Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
L’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata ridefinita con il Dpcm 186 del 30/10/2023 entrato in vigore il 29/12/2023, Dpcm 198 del 27/10/2023 entrato in vigore il 04/01/2024 (rappresentazione grafica 2024).
Il DM 151 del 30/05/2024 ha individuato e definito gli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero.
Si informa l'utenza che gli indirizzi Email certificate (Posta Elettronica Certificata aventi come dominio @pec.mit.gov.it) riportati nelle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono abilitati a ricevere messaggi esclusivamente da indirizzi di Posta Elettronica Certificata.
Qualora si voglia scrivere tramite mail ordinarie bisogna utilizzare gli indirizzi Email aventi come dominio @mit.gov.it riportati sotto l'indirizzo certificato.
Contenuto inserito il 07-02-2017 aggiornato al 09-01-2025
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