Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
L'accesso civico
La legge garantisce il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
Sono previsti diversi diritti di accesso, con modalità e requisiti differenti a seconda del tipo di informazioni ricercate e dei motivi della richiesta:
- Accesso civico semplice
Richiesta, da parte di chiunque, di documenti e dati che la legge obbliga a pubblicare e che il Ministero non ha reso disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web - Accesso civico generalizzato (Foia)
Richiesta, da parte di chiunque, di documenti, dati e informazioni detenuti dal Ministero, ulteriori rispetto a ciò che è obbligatorio pubblicare per legge e non necessariamente legati a un interesse diretto, concreto e attuale da tutelare - Accesso ai documenti amministrativi (Accesso agli atti)
Richiesta motivata di documenti, detenuti dal Ministero, da parte di chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ricercati - Registro degli accessi
Elenco delle richieste di accesso ricevute per tutte le tipologie previste dalla norma (civico semplice, civico generalizzato e ai documenti amministrativi) e il relativo esito.