Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Nucleo analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa del MIT
Competenze
Istituzione: DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60, art. 6 comma 6-septies Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale.
Competenze stabilite dal decreto ministeriale 121 del 27/05/2026
- valutazione della spesa, attraverso la predisposizione di Piani di analisi, redatti secondo le indicazioni fornite dal Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, di cui , del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152;
- studio, analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della spesa nel settore delle infrastrutture e trasporti; identificando aree di miglioramento; elaborazione e promozione di studi e proposte metodologiche per sviluppare percorsi di integrazione delle attività di analisi e valutazione della spesa tramite il potenziamento del sistema degli indicatori;
- acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa, mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipulazione di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione;
- cura dei rapporti con l'ufficio legislativo, le articolazioni ministeriali e le altre amministrazioni competenti;
- cura dei rapporti con l'unità di missione Analisi e Valutazione della Spesa istituita presso il ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini della predisposizione e monitoraggio dei Piani triennali di valutazione delle politiche pubbliche
- cura del coordinamento e della gestione dei progetti inseriti nei piani triennali di valutazione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzati a migliorare l'azione di governo
- Il Nucleo è altresì costituito dal personale indicato dai Capo Dipartimenti delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa e da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.
- Il Nucleo, ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022,n. 197, nei limiti delle risorse di cui assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti e nel rispetto dei vincoli previsti dal medesimo articolo, può conferire incarichi a esperti e procedere con l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione, nonché stipulare convenzioni con università e centri di ricerca.
- Per le attività di carattere organizzativo e gestionale il Nucleo è costituito inoltre dal personale indicato dal Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, individuato infrastrutture e dei trasporti, composto da personale interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appartenente alla famiglia professionale dei funzionari e alla famiglia professionale degli assistenti e dei tecnici ovvero da altri dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
