Lavorare al Ministero: istruzioni per l'uso
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Nota:
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Nota:
Lavorare al Ministero: istruzioni per l'uso
Guida pratica per i nuovi assunti su rapporto di lavoro, condizioni di lavoro e misure di tutela del lavoratore
Informazioni aggiuntive rispetto a quelle già contenute nel contratto individuale di lavoro stipulato con il Ministero, secondo le indicazioni del decreto legislativo 27 giugno 2022 n.104 di attuazione della direttiva (UE) 2012/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.
Per ulteriori approfondimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro è disponibile per i dipendenti la Intranet del Ministero, che può essere consultata dopo aver ottenuto le credenziali (username e password) di accesso alla rete ministeriale.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro può essere
- a tempo pieno (36 ore settimanali)
- a tempo parziale (part-time).
Il part-time può essere
- orizzontale: servizio svolto tutti i giorni della settimana con orario giornaliero ridotto;
- verticale: servizio svolto solo alcuni giorni della settimana con orario giornaliero completo;
- misto: servizio svolto solo alcuni giorni della settimana con orario giornaliero ridotto.
Il lavoratore in part-time ha diritto allo stesso trattamento economico dei lavoratori assunti a tempo pieno e la sua retribuzione complessiva, compreso il trattamento economico per malattia, infortunio e maternità, è calcolata in proporzione al numero di ore lavorate.
L’orario lavorativo può essere articolato in:
- 6 ore per tre giorni alla settimana e 9,30 ore per due giorni alla settimana;
- I due giorni da 9,30 ore:
- comprendono una pausa pranzo obbligatoria di 30 minuti
- sono concordati con il proprio dirigente
- I due giorni da 9,30 ore:
- 7 ore e 42 minuti per cinque giorni alla settimana, con pausa pranzo obbligatoria di 30 minuti, accessibili solo al 30% del personale previa predisposizione di graduatoria secondo il riconoscimento di particolari necessità di salute, familiari e personali.
Nelle giornate lavorative in cui è prevista la pausa pranzo obbligatoria (9,30 ore e 7,42 ore) e in quelle in cui la prestazione è svolta oltre l’orario normale per almeno 3 ore (lavoro straordinario) al dipendente è riconosciuto un buono pasto di importo pari ad 7,00 euro.
Il lavoro svolto oltre l’orario giornaliero normale è definito lavoro straordinario, è disciplinato dall’articolo 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 e si rende necessario per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente dell'ufficio; le ore lavorate non autorizzate non saranno conteggiate.
Le ore di lavoro straordinario autorizzato confluiscono nella “Banca delle ore” a cui è possibile aderire su richiesta.
Per chi aderisce alla “Banca delle ore” le ore di straordinario possono essere:
- utilizzate come "permessi compensativi orari" entro l'anno successivo a quello di maturazione;
- convertite in “retribuzione monetaria": in questo caso, la richiesta di pagamento deve avvenire entro il mese di dicembre dell'anno di effettiva prestazione.
Per chi non aderisce alla “Banca delle ore” le ore di straordinario possono essere:
- utilizzate come riposo compensativo (intera giornata) da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi;
- convertite in “retribuzione monetaria": in questo caso, la richiesta di pagamento deve avvenire entro il mese di dicembre dell'anno di effettiva prestazione.
Per maggiori informazioni:
Ufficio affari generali – Divisione 2 – Andrea Mario Cozza – 0644124770 – andreamario.cozza@mit.gov.it
Rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato
Il Ministero, in tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, indica espressamente la durata.
Per maggiori informazioni:
Ufficio reclutamento – Divisione 4 – Elvio Belli - 0644124714 - elvio.belli@mit.gov.it
Periodo di prova
Il periodo di prova è disciplinato dall'art.12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Funzioni centrali 2022-2024.
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- due mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area degli Operatori;
- quattro mesi per il personale inquadrato nelle Aree degli Assistenti e dei Funzionari;
- sei mesi per il personale inquadrato nell’Area delle Elevate Professionalità.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.
Per maggiori informazioni:
Ufficio reclutamento – Divisione 4 – Elvio Belli - 0644124714 - elvio.belli@mit.gov.it
Formazione
Il Ministero garantisce la formazione continua dei dipendenti.
I corsi sono erogati prioritariamente
- dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA);
- dai percorsi formativi organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- dall’INPS con il programma Valore P.A.
E', inoltre, assicurato il costante aggiornamento per la formazione obbligatoria prevista dalle disposizioni di legge per le seguenti materie:
- tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81);
- trattamento dati personali (decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 (GDPR), che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs.196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016);
- lavoro agile (L.81/2008 e articoli 36, 37, 38, 39, 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019 - 2021);
- trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e decreto legislativo 27 giugno 2022 n.104);
- anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190).
La partecipazione ai corsi inseriti nel Piano della formazione oppure organizzati dal Ministero, equivale a effettivo servizio.
Il Ministero, infine, garantisce il diritto allo studio (disciplinato dal decreto legislativo 18 luglio 2011 n.119) per il dipendente che intenda frequentare percorsi formativi per conseguire il diploma secondario di I°, di 2°, Lauree e Master riconosciuti. Per questi percorsi formativi relativi al diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare: gli interessati devono presentare apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le indicazioni dell'annuale circolare dell'ufficio competente (disponibile nella Intranet del Ministero, consultabile dopo aver ottenuto le credenziali [username e password] di accesso alla rete ministeriale).
Per maggiori informazioni:
Ufficio gestione risorse umane – Divisione 2 – Anna Natali – 0644124914 – anna.natali@mit.gov.it
Ferie e altri congedi retribuiti
Ferie
Il dipendente ha diritto a un periodo di ferie (congedo ordinario) retribuito e irrinunciabile.
Il congedo ordinario per ferie è di:
- 26 giorni per i neoassunti, per i primi tre anni
- 28 giorni, dopo i primi tre anni
Oltre a questi giorni il dipendente ha diritto a 4 giorni di congedo per festività soppresse.
I giorni di ferie devono essere utilizzati nell’anno solare. Per motivate esigenze personali compatibili con le esigenze di servizio una parte dei giorni di congedo ordinario (non le festività soppresse) possono essere fruiti entro i primi sei mesi dell’anno successivo a quello di maturazione.
Le ferie devono essere programmate e autorizzate dal Dirigente.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Altri congedi retribuiti
- Congedo per malattia del figlio (art. 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151)
È concesso ai genitori fino al compimento del 14° anno di vita del bambino. - Congedo parentale (art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151)
È concesso fino al compimento del 14° anno di vita del figlio per i seguenti periodi:- 6 mesi per la madre;
- 6/7 mesi per il padre (art. 32, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
- 11 mesi per il genitore unico.
I genitori possono fruire complessivamente di 10 mesi di congedo parentale per il figlio, elevabili a 11 mesi nel caso previsto dal art. 32, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151).
I primi 30 giorni di congedo parentale, complessivi tra i 2 genitori, sono interamente retribuiti (art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Funzioni centrali 2022-2024).
Dopo i primi 30 giorni è prevista la seguente riduzione di stipendio (art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151):
-
- per la madre, 3 mesi retribuito al 30%;
- per il padre 3 mesi retribuito al 30%;
- altri 3 mesi, fruibili in alternativa tra i genitori, retribuiti al 30%;
- per il genitore unico, 9 mesi retribuiti al 30%.
Per gli altri congedi (maternità, di paternità obbligatorio e per le donne vittime di violenza) la normativa specifica è disponibile nella Intranet del Ministero, consultabile dopo aver ottenuto le credenziali (username e password) di accesso alla rete ministeriale.
Per maggiori informazioni:
Ufficio gestione risorse umane – Divisione 2 – Ilaria Minati – 0644124748 – ilaria.minati@mit.gov.it e Guglielmo Pelagalli - 0644122658 - guglielmo.pelagalli@mit.gov.it
Cumulo di impieghi
Il dipendente è tenuto ad osservare
- l’obbligo di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del Codice civile;
- il Codice di comportamento adottato dal Ministero;
- il Codice di comportamento per tutti i dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62);
- l’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.
Per maggiori informazioni:
Ufficio anagrafe delle prestazioni - Divisione 2 – Adrea Mario Cozza - 0644124770 - andreamario.cozza@mit.gov.it
Recesso dal rapporto di lavoro
È consentito il recesso dal rapporto di lavoro secondo le modalità previste dalle norme in vigore che prevedono specifici termini di preavviso e il pagamento della indennità sostitutiva da parte del dipendente nel caso di mancato preavviso.
Dopo metà del periodo di prova, l'Amministrazione e il dipendente possono recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso: il recesso è valido dal giorno della comunicazione.
Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. I termini di preavviso per il dipendente decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui sopra è tenuta a corrispondere all’altra parte una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte.
Per maggiori informazioni:
Ufficio gestione risorse umane – Divisione 2 – Ilaria Minati – 0644124748 – ilaria.minati@mit.gov.it
Retribuzione
In applicazione del nuovo sistema di classificazione e della nuova struttura della retribuzione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro - Funzioni centrali 2022-2024 il trattamento economico spettante al lavoratore è il seguente:
- stipendio tabellare annuo lordo: € 25.363,13 (Area dei Funzionari)
- stipendio tabellare annuo lordo: € 20.884,37 (Area degli Assistenti)
- stipendio tabellare annuo lordo: € 19.847,64 (Area degli Operatori)
- Indennità di Amministrazione annua lorda: € 5.143,99 (Area dei Funzionari)
- Indennità di Amministrazione annua lorda: € 3.668,85 (Area degli Assistenti)
- Indennità di Amministrazione annua lorda: € 3.655,28 (Area degli Operatori)
- Tredicesima mensilità e Indennità di vacanza contrattuale normativamente previste.
La retribuzione, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali e di ogni altra ulteriore riduzione in detrazione o deduzione, sarà corrisposta mediante accredito sul conto corrente indicato dal dipendente tramite il Sistema NoiPa. Su NoiPA il dipendente può anche indicare eventuali variazioni dei dati bancari.
La retribuzione è esigibile a far data del giorno 23 di ogni mese, salvo anticipazione ove la esigibilità coincida con giorno festivo o prefestivo.
Il cedolino (o busta paga) è disponibile in consultazione sul Sistema NoiPa ogni mese, generalmente entro i due giorni precedenti quello di esigibilità.
Per maggiori informazioni:
Ufficio stipendi - Divisione 3 – Tiziana Cuomo - 0644124862 - tiziana.cuomo@mit.gov.it
Oltre al trattamento economico fondamentale sopra descritto, vi sono ulteriori voci retributive di natura accessoria, sempre regolamentate dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa correlate allo svolgimento di specifiche prestazioni:
- lavoro straordinario
- reperibilità e turnazioni
- altri compensi che annualmente possono essere individuati in sede di contrattazione integrativa per l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate
- compensi legati alla valutazione della performance individuale ed organizzativa:
- compensi incentivanti la produttività.
Anche il pagamento delle competenze accessorie, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, avviene tramite il Sistema NoiPa, con accredito sul conto corrente indicato dal dipendente.
Per maggiori informazioni:
Settore competenze accessorie - Divisione 3 – Monica Loffredo - 0644124800 - monica.loffredo@mit.gov.it
Contratto collettivo nazionale
Al rapporto di lavoro si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Funzioni centrali 2022-2024, e per quanto dallo stesso non disciplinato, io Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019 - 2021 e il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018..
Previdenza
L’Ente previdenziale di riferimento, come per tutti i lavoratori pubblici e privati, è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
Per maggiori informazioni:
Ufficio Pensioni - Divisione 3 – Matteo Marconi -0644124865 - matteo.marconi@mit.gov.it
Welfare e assistenza
Solo per i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono presenti due strutture che erogano rimborsi assistenziali: Comitato sussidi e Cassa di Previdenza e Assistenza.
Il Comitato Sussidi eroga rimborsi per le seguenti spese sostenute dal dipendente e dal suo nucleo famigliare come meglio dettagliato nella circolare di riferimento:
- spese mediche;
- spese mediche per i figli che hanno compiuto 26 anni (il limite considerato è il giorno del 26° compleanno, a partire dal quale si rientra in questa fascia d’età);
- dentista/odontotecnico;
- attività sportiva “fisioterapica” prescritta;
- spese scolastiche;
- tasse scolastiche;
- libri di testo scolastici;
- centro estivo;
- spese universitarie;
- testi universitari;
- spese viaggio per pendolarismo dei dipendenti;
- spese inserimento sociale portatori di handicap.
Dal 2024 la presentazione delle istanze al Comitato Sussidi è stata totalmente digitalizzata. Il dipendente, una volta in possesso dell’account istituzionale, potrà accedere al portale del Comitato Sussidi raggiungibile all’indirizzo https://personale.mit.gov.it/ e dopo aver aggiornato la propria anagrafica e quella del proprio nucleo famigliare potrà inserire le spese così come disciplinato nella circolare vigente. Nel portale è presente anche la sezione “documentazione” al cui interno troverà l’ultima circolare, le FAQ, il manuale operativo del portale e l’elenco dei referenti.
Per maggiori informazioni:
Comitato sussidi - Divisione 3 – Angela Zampilloni -0644126608 - angela.zampilloni@mit.gov.it
La Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riconosce in favore dei dipendenti in servizio e del nucleo familiare avente diritto, una serie di prestazioni economiche e assistenziali, in conformità alle circolari vigenti, finalizzate al sostegno del reddito e al rimborso delle spese sostenute:
- rimborsi per spese sanitarie, incluse cure dentarie e ortodontiche, protesi acustiche e oculistiche, nonché spese per degenza ospedaliera e day hospital;
- interventi di supporto economico, quali sussidio funerario, contributo per patologie croniche e rimborsi per spese sostenute in caso di furto con scasso o incendio;
- il riconoscimento di un’indennità "una tantum", erogata alla cessazione del servizio e calcolata in base agli anni di servizio prestati presso il MIT, con possibilità di richiedere un’anticipazione parziale della somma maturata o l’accesso a un piccolo prestito garantito dalla stessa.
Per informazioni dettagliate sulle tipologie di intervento, sui requisiti di ammissione, sulle modalità di presentazione delle domande e sui termini procedurali, si rinvia al sito istituzionale www.cassaprevidenza-mit.it.
Per maggiori informazioni:
Cassa di Previdenza e Assistenza - Divisione 3 – Laura Leoni - 0644126850 - laura.leoni@mit.gov.it
Sistemi automatizzati decisionali e di monitoraggio
Il Ministero utilizza il sistema di monitoraggio SIGEST.
Per maggiori informazioni:
Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale
Meccanismi di risoluzione rapida e diritto di ricorso
In caso di violazione dei diritti previsti dal decreto legislativo 27 giugno 2022 n.104 e dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n.152, i dipendenti possono:
- ricorrere al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato (articoli 412 e 412 quater del Codice di procedura civile)
- rivolgersi alle Camere Arbitrali (articolo 31 comma 12 della legge 4 novembre 2010 n.183)
- promuovere il tentativo di conciliazione previsto dagli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile.
Per maggiori informazioni: Ufficio contenzioso - DG del personale Div 4 - Contenzioso e Ufficio Disciplina
Protezione da maltrattamenti, conseguenze sfavorevoli
In caso di comportamenti ritorsivi o pregiudizievoli dell'Amministrazione rispetto ad un reclamo o all'attivazione di procedimento anche non giudiziario da parte di dipendenti per violazione dei diritti previsti dal decreto legislativo 27 giugno 2022 n.104, gli stessi sono passibili di sanzione amministrativa indicata dall'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198 su segnalazione del dipendente o delle organizzazioni sindacali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per maggiori informazioni: Ufficio contenzioso - DG del personale Div 4 - Contenzioso e Ufficio Disciplina
Protezione contro licenziamento o recesso del datore di lavoro. Onere della prova
Sono vietati licenziamento e trattamenti pregiudizievoli del dipendente che si attivi per l'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo 27 giugno 2022 n.104 e dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n.152.
I dipendenti destinatari di misure equivalenti al licenziamento possono richiedere le motivazioni; l'Amministrazione deve riscontrare entro 7 giorni per iscritto.
Se il dipendente adisce l'Autorità Giudiziaria, l'onere della prova della non riconducibilità alla fattispecie è a carico dell’Amministrazione.
Per maggiori informazioni: Ufficio contenzioso - DG del personale Div 4 - Contenzioso e Ufficio Disciplina
