Personale

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Lavorare al Ministero: istruzioni per l'uso

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 17 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Lavorare al Ministero: istruzioni per l'uso

Guida pratica per i nuovi assunti su rapporto di lavoro, condizioni di lavoro e misure di tutela del lavoratore

Informazioni aggiuntive rispetto a quelle già contenute nel contratto individuale, secondo le indicazioni del decreto legislativo 27 giugno 2022 n.104 di attuazione della direttiva (UE) 2012/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Per approfondimenti sugli argomenti di questa guida e per altre informazioni e novità per i dipendenti è disponibile la Intranet del Ministero, che può essere consultata dopo aver ottenuto le credenziali (username e password) di accesso alla rete ministeriale.

 

Orario di lavoro

L’orario di lavoro può essere

  • a tempo pieno (36 ore settimanali)
  • a tempo parziale (part-time).

Il part-time può essere

  • orizzontale: servizio svolto tutti i giorni della settimana con orario giornaliero ridotto
  • verticale: servizio svolto solo alcuni giorni della settimana con orario giornaliero completo
  • misto: servizio svolto solo alcuni giorni della settimana con orario giornaliero ridotto

Il lavoratore in part-time ha diritto allo stesso trattamento economico dei lavoratori assunti a tempo pieno e la sua retribuzione complessiva, compreso il trattamento economico per malattia, infortunio e maternità, è calcolata in proporzione al numero di ore lavorate.

L’orario lavorativo può essere articolato in:

  • 6 ore per tre giorni alla settimana e 9,30 ore per due giorni alla settimana
    • I due giorni da 9,30 ore
      • comprendono una pausa pranzo obbligatoria di 30 minuti
      • sono concordati con il proprio dirigente
  • 7 ore e 42 minuti per cinque giorni alla settimana, con pausa pranzo obbligatoria di 30 minuti, accessibili solo al 30% del personale previa predisposizione di graduatoria secondo il riconoscimento di particolari necessità di salute, familiari e personali

Nelle giornate lavorative in cui è prevista la pausa pranzo obbligatoria (9,30 ore e 7,42 ore) e in quelle in cui la prestazione è svolta oltre l’orario normale per almeno 3 ore (lavoro straordinario) al dipendente è riconosciuto un buono pasto di importo pari ad 7,00 euro.

Il lavoro svolto oltre l’orario giornaliero normale è definito lavoro straordinario, è disciplinato dall’articolo 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 e si rende necessario per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente dell'ufficio; le ore lavorate non autorizzate non saranno conteggiate.

Le ore di lavoro straordinario autorizzato confluiscono nella “Banca delle ore” a cui è possibile aderire su richiesta.

Per chi aderisce alla “Banca delle ore” le ore di straordinario possono essere:

  • utilizzate come "permessi compensativi orari" entro l'anno successivo a quello di maturazione
  • convertite in “retribuzione monetaria": in questo caso, la richiesta di pagamento deve avvenire entro il mese di dicembre dell'anno di effettiva prestazione.

Per chi non aderisce alla “Banca delle ore” le ore di straordinario possono essere:

  • utilizzate come riposo compensativo (intera giornata) da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi
  • convertite in “retribuzione monetaria": in questo caso, la richiesta di pagamento deve avvenire entro il mese di dicembre dell'anno di effettiva prestazione.

Per maggiori informazioni:
Ufficio affari generali – Divisione 2 – Alberto Palmeri – 0644124750 – alberto.palmeri@mit.gov.it

Rapporti a termine

Il Ministero, in tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, indica espressamente la durata.

Per maggiori informazioni:
Ufficio reclutamento – Divisione 4 – Elvio Belli - 0644124714 - elvio.belli@mit.gov.it

Periodo di prova

Il contratto di lavoro subordinato stipulato dal Ministero prevede un periodo di prova di mesi 4. La durata del periodo di prova può essere più breve solo se prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2021.

I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), se sono rinnovati per le stesse mansioni, non prevedono un nuovo periodo di prova.

In caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatorio il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.

Per maggiori informazioni:
Ufficio reclutamento – Divisione 4 – Elvio Belli - 0644124714 - elvio.belli@mit.gov.it

Formazione

Il Ministero garantisce la formazione continua dei dipendenti.

I corsi sono erogati prioritariamente

E', inoltre, assicurato il costante aggiornamento per la formazione obbligatoria prevista dalle disposizioni di legge per le seguenti materie:

La partecipazione ai corsi inseriti nel Piano della formazione oppure organizzati dal Ministero, equivalgono ad effettivo servizio.

Il Ministero, infine, garantisce il diritto allo studio (disciplinato dal decreto legislativo 18 luglio 2011 n.119) per il dipendente che intenda frequentare percorsi formativi per conseguire il diploma secondario di I°, di 2°, di Laurea e Master riconosciuti. Per questi percorsi formativi relativi al diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare: gli interessati devono presentare apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le indicazioni dell'annuale circolare dell'ufficio competente (disponibile nella Intranet del Ministero, consultabile dopo aver ottenuto le credenziali [username e password] di accesso alla rete ministeriale).

Per maggiori informazioni:
Ufficio gestione risorse umane – Divisione 2 – Anna Natali – 0644124914 – anna.natali@mit.gov.it

Ferie e altri congedi retribuiti

Ferie

Il dipendente ha diritto a un periodo di ferie (congedo ordinario) retribuito e irrinunciabile.

Il congedo ordinario per ferie è di:

  • 26 giorni per i neoassunti, per i primi tre anni
  • 28 giorni, dopo i primi tre anni

Oltre a questi giorni il dipendente ha diritto a 4 giorni di congedo per festività soppresse.

I giorni di ferie devono essere utilizzati nell’anno solare. Per motivate esigenze personali compatibili con le esigenze di servizio una parte dei giorni di congedo ordinario (non le festività soppresse) possono essere fruiti entro i primi sei mesi dell’anno successivo a quello di maturazione.

Le ferie devono essere programmate e autorizzate dal Dirigente.

Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Altri congedi retribuiti

I genitori possono fruire complessivamente di 10 mesi di congedo parentale per il figlio, elevabili a 11 mesi nel caso previsto dal art. 32, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151).

I primi 30 giorni di congedo parentale, complessivi tra i 2 genitori, sono interamente retribuiti (art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2021).

Dopo i primi 30 giorni è prevista la seguente riduzione di stipendio (art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151):

    • per la madre, 3 mesi retribuito al 30%
    • per il padre 3 mesi retribuito al 30%
    • altri 3 mesi, fruibili in alternativa tra i genitori, retribuiti al 30% 
    • per il genitore unico, 9 mesi retribuiti al 30%.

Per gli altri congedi (maternità, di paternità obbligatorio e per le donne vittime di violenza) la normativa specifica è disponibile nella Intranet del Ministero, consultabile dopo aver ottenuto le credenziali (username e password) di accesso alla rete ministeriale.

Per maggiori informazioni:
Ufficio gestione risorse umane – Divisione 2 – Ilaria Minati – 0644124748 – ilaria.minati@mit.gov.it

Recesso dal rapporto di lavoro

E’ consentito il recesso dal rapporto di lavoro secondo le modalità previste dalle norme in vigore che prevedono specifici termini di preavviso e il pagamento della indennità sostitutiva da parte del dipendente nel caso di mancato preavviso.

Dopo metà del periodo di prova, l'Amministrazione ed il dipendente possono recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso: il recesso è valido dal giorno della comunicazione.

Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. I termini di preavviso per il dipendente decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui sopra è tenuta a corrispondere all’altra parte una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte.

Per maggiori informazioni:
Ufficio gestione risorse umane – Divisione 2 – Ilaria Minati – 0644124748 – ilaria.minati@mit.gov.it

Retribuzione

In applicazione del nuovo sistema di classificazione e della nuova struttura della retribuzione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2021 il trattamento economico spettante al lavoratore è il seguente:

  • stipendio tabellare annuo lordo: € 23.501, 93 (Funzionari)
  • stipendio tabellare annuo lordo: € 19.351, 97 (Assistenti)
  • stipendio tabellare annuo lordo: € 18.390, 84 (Operatori)                  
  • Indennità di Amministrazione annua lorda: € 4.683, 88 (Funzionari) 
  • Indennità di Amministrazione annua lorda:  € 3.462,40 (Assistenti)
  • Indennità di Amministrazione annua lorda: € 3.039, 48 (Operatori)  
  • Tredicesima mensilità e Indennità di vacanza contrattuale normativamente previste.

La retribuzione, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali e di ogni altra ulteriore riduzione in detrazione o deduzione, sarà corrisposta mediante accredito sul conto corrente indicato dal dipendente tramite il Sistema NoiPa. Su NoiPA il dipendente può anche indicare eventuali variazioni dei dati bancari.

La retribuzione è esigibile a far data del giorno 23 di ogni mese, salvo anticipazione ove la esigibilità coincida con giorno festivo o prefestivo.

Il cedolino (o busta paga) è disponibile in consultazione sul Sistema NoiPa ogni mese, generalmente entro i due giorni precedenti quello di esigibilità

Per maggiori informazioni:
Ufficio stipendi - Divisione 3 – Simone Bulgarelli -0644124120 - simone.bulgarelli@mit.gov.it

Contratto collettivo nazionale

Al rapporto di lavoro si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2021, e per quanto dallo stesso non disciplinato, il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018.

Previdenza

L’Ente previdenziale di riferimento, come per tutti i lavoratori pubblici e privati, è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)

Solo per i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disponibili anche i servizi assistenziali della Cassa di Previdenza ed Assistenza.

Per maggiori informazioni:
Ufficio stipendi - Divisione 3 – Simone Bulgarelli -0644124120 - simone.bulgarelli@mit.gov.it

Sistemi automatizzati decisionali e di monitoraggio

Il Ministero utilizza il sistema di monitoraggio SIGEST.

Per maggiori informazioni:
Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale

Cumulo di impieghi

Il dipendente è tenuto ad osservare

Per maggiori informazioni:
Ufficio anagrafe delle prestazioni - Divisione 2 – Marco Di Mario - 06.44124824/3378  email: mar.dimario@mit.gov.it

Meccanismi di risoluzione rapida e diritto di ricorso

In caso di violazione dei diritti previsti dal decreto legislativo 27 giugno 2022 n.104 e dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n.152, i dipendenti possono:

Per maggiori informazioni:
Ufficio contenzioso

Protezione da maltrattamenti, conseguenze sfavorevoli

In caso di comportamenti ritorsivi o pregiudizievoli dell'Amministrazione rispetto ad un reclamo o all'attivazione di procedimento anche non giudiziario da parte di dipendenti per violazione dei diritti previsti dal decreto legislativo 27 giugno 2022 n.104, gli stessi sono passibili di sanzione amministrativa indicata dall'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198 su segnalazione del dipendente o delle organizzazioni sindacali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Per maggiori informazioni:
Ufficio contenzioso

Protezione contro licenziamento o recesso del datore di lavoro. Onere della prova

Sono vietati licenziamento e trattamenti pregiudizievoli del dipendente che si attivi per l'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo 27 giugno 2022 n.104 e dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n.152

I dipendenti destinatari di misure equivalenti al licenziamento possono richiedere le motivazioni; l'Amministrazione deve riscontrare entro 7 giorni per iscritto. 

Se il dipendente adisce l'Autorità Giudiziaria, l'onere della prova della non riconducibilità alla fattispecie è a carico dell’Amministrazione.

Per maggiori informazioni:
Ufficio contenzioso

Contenuto inserito il 10-11-2022 aggiornato al 27-02-2023
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Il Portale Amministrazione Trasparente MIT è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT.