Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Anno | |
|---|---|---|
| compenso ai componenti del comitato speciale | 2024 | |
| compenso ai componenti comitato speciale | 2024 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 10-05-2024 aggiornato al 16-05-2024
