Articolazione degli uffici

Portale Amministrazione Trasparente MIT

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettere a, b, c, d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


 


Nota:

Articolazione degli uffici

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettere a, b, c, d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


 


Nota:

Ufficio investigativo in ambito ferroviario e marittimo Div 1 - Ufficio di coordinamento rapporti internazionali e istituzionali

Responsabile: Alessandro Leone

Competenze

L'Ufficio di segreteria è reperibile ai seguenti numeri: 064412.6469-6461-7054

Competenze stabilite dal DPCM 11/03/2026 n. 43 che aggiorna il DPCM 30/10/2023, n. 186:

a) l'Ufficio investigativo in ambito ferroviario e marittimo, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, in materia di sicurezza delle ferrovie, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello non generale. L'Ufficio cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Sito web:
Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 e s.m., l’Ufficio investigativo in ambito ferroviario e marittimo è incardinato ai fini della gestione amministrativo-contabile nel Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione ed è composto da tre uffici di livello dirigenziale non generale.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, il dirigente della Divisione 1 - Ufficio di coordinamento rapporti internazionali e istituzionali è sovraordinato agli altri dirigenti e ne coordina le attività.  

Competenze stabilite dal D.M. 7/08/2026, n. 178

  • rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA); 
  • rapporti con organizzazioni internazionali operanti nel settore ferroviario; 
  • rapporti con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA); 
  • rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari esteri in tema di norme e regolamenti del settore; 
  • elaborazione, gestione e aggiornamento banca dati incidentalità ferroviaria; 
  • relazione annuale sull'attività della Direzione nel settore ferroviario; 
  • rapporti in regime di Convenzioni con soggetti esterni (Polfer, Marpol. Protezione civile, ecc.); 
  • rapporti con l'agenzia per la sicurezza marittima europea (EMSA); 
  • rapporti con altri organismi investigativi marittimi esteri in tema di norme e regolamenti del settore; 
  • rapporti con l'amministrazione marittima nazionale; 
  • rapporti con l'IMO e altre organizzazioni internazionali operanti nel settore marittimo; 
  • elaborazione, gestione e aggiornamento della banca dati europea (EMCIP) e della banca dati dell'organizzazione internazionale marittima (GDISS). 

Strutture organizzative in quest'area

Contatti

Casella di posta elettronica certificata: digifema@pec.mit.gov.it
Casella di posta elettronica ordinaria: digifema@mit.gov.it
Telefono: 06/4412.4102
Indirizzo: Via Giuseppe Caraci, 36, Roma, Città metropolitana di Roma Capitale, 00157, Lazio, Italia

Come raggiungerci

Apri indirizzo su Google Maps

Riferimenti normativi

Pubblicato il 23-06-2016 aggiornato al 24-09-2026
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