Prevenzione della Corruzione

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Prevenzione della Corruzione

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 10 comma 8 lettera a

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione


Nota:
Delibera ANAC n. 1310/2016
Occorre pubblicare i seguenti contenuti:
  • Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
  • Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
  • Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
  • Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
  • Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Nota:

Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di 50 dipendenti è soppresso il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), in quanto assorbito nell’apposita sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

 

Contenuto inserito il 09-11-2022 aggiornato al 27-01-2026

Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità

Contenuto inserito il 09-11-2022 aggiornato al 22-03-2024

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Contenuto inserito il 09-11-2022 aggiornato al 07-02-2025

Whistleblowing

Gestione delle segnalazioni effettuate dal whistleblower ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. decreto whistleblowing)

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

A seguito dell’entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 24 del 2023 l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, come modificata e integrata dalla delibera n. 479 del 26 novembre 2025, apposite “linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.  A completamento della riportata disciplina, sono state da ultimo adottate le Linee Guida n. 1 del 2025 denominate “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”, approvate con Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025.

l canale di segnalazione interno di cui è dotato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, descritto nel Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026- 2028, Sezione 2.3 "rischi corruttivi e trasparenza ”adottato con D.M. n. 13 del 28/01/2026 e conforme alle disposizioni normative contenute nell’art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione 

La segnalazione è gestita dal RPCT, coadiuvato dal proprio personale di supporto, opportunamente formato sulla materia del whistleblowing, i quali sono identificati come “gestori” della piattaforma con apposito provvedimento e autorizzati al trattamento dei dati. 

Le segnalazioni possono essere effettuate - a scelta del segnalante – 

  • in forma scritta (mediante la piattaforma informatica e la consegna a mano)  
  • in forma orale (incontro in presenza) 

È PREFERIBILE L’UTILIZZO DELLA FORMA SCRITTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA:

Segnalazione presentata in forma scritta
Utilizzo della piattaforma informatica

La piattaforma consente al segnalante, previa autenticazione, di compilare e inviare in modo informatizzato il “Modulo di segnalazione”. 
A seguito dell’inoltro della segnalazione, il sistema rilascia al segnalante la ricevuta della segnalazione e un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi. 

Consegna a mano 

La segnalazione cartacea può essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Via Nomentana n. 2, Roma, utilizzando l’apposito modello di segnalazione

Si ricorda che è possibile effettuare la segnalazione anche in forma orale, previa richiesta di incontro diretto al RPCT il quale, acquisito il consenso dal segnalante, procederà alla registrazione dell’incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all’ascolto o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, a redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante e provvederà all’inserimento della segnalazione all’interno della piattaforma informatica. Il RPCT o un suo delegato avrà cura di comunicare il codice segnalazione o Key Code al segnalante in modo da consentirgli di interloquire e accedere alla segnalazione per il tramite della piattaforma informatica.  

Le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle descritte sono irricevibili come segnalazioni di “whistleblowing” e sono trattate come segnalazioni ordinarie. 
Le segnalazioni anonime non sono considerate ai fini della tutela del whistleblower, ma sono trattate secondo i criteri ordinari. Qualora il segnalante anonimo venisse successivamente identificato, lo stesso beneficerà della tutela prevista per il whistleblower. 

Nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano legittimati alla segnalazione mediante il canale Whistleblowing (articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 24/2023): 

  • i dipendenti del Ministero; 

  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Ministero; 

  • i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Ministero; 

  • i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Ministero; 

  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Ministero; 

  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Ministero. 

Dette categorie possono effettuare la segnalazione: 

A. quando il rapporto giuridico con il Ministero è in corso; 

B. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; 

C. durante il periodo di prova; 

D. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso. 

Possono essere oggetto di segnalazione, mediante il canale Whistleblowing, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea – in forma di comportamenti, atti od omissioni - che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa. 

Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 23 del 2024 non si applicano (art. 1, comma 2): 

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; 

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; 

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. 

Si richiama la più attenta osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento e della richiamata procedura. RIFERIMENTI NORMATIVI www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg 

 

Contenuto inserito il 09-11-2022 aggiornato al 12-06-2026

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

  • Non sono stati adottati regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
Contenuto inserito il 28-06-2016 aggiornato al 22-03-2024

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti

  • Non risultano attualmente provvedimenti adottati dall'A.N.AC. nei confronti del Ministero in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
Contenuto inserito il 19-03-2024 aggiornato al 22-03-2024

Atti di accertamento delle violazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

  • Al Responsabile per la prevenzione della corruzione non sono pervenute segnalazioni di violazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
Contenuto inserito il 19-03-2024 aggiornato al 22-03-2024
Responsabili Anagrafe per le Stazioni Appaltanti - RASA
Pubblicato il 28-06-2016 aggiornato al 22-03-2024
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