Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Conservazione, validazione e pubblicità degli atti dell'ATCN
Uffici responsabili
DG per il mare, trasporto marittimo e vie d'acqua interne Div 5 - Regime tecnico - amministrativo della nave e nautica da diportoDescrizione
Attività di conservazione e validazione relativa alla pubblicità degli atti della nautica da diporto.
Con il DPR 14.12.2018, n. 152 è stata disposta l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che include l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) e lo Sportello telematico del diportista (STED).
Sono attivi, in qualità di STED, le Capitanerie di Porto, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, i raccomandatari e gli studi di consulenza.
L’Ufficio di Conservatoria Centrale (UCON) provvede a verificare le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale, compresi quelli costitutivi di garanzie sulle unità da diporto, sulla base della documentazione acquisita dagli STED.
Documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
Chi contattare

Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Per le pratiche relative al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gestite dagli sportelli telematici del diportista (STED), sono previsti i seguenti pagamenti a favore della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio da eseguire tramite il portale pagoPA:
PAGAMENTI A FAVORE DELLA TESORERIA
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Codice tariffa pagoPA |
Descrizione |
Versamento |
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N156 |
Stampato licenza per imbarcazioni da diporto |
€ 1,95 |
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N157 |
Stampato licenza per navi da diporto |
€ 10,42 |
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N158 |
Tributi speciali per servizi resi dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti (personale delle capitanerie di porto) |
€ 62,00 |
MARCHE DA BOLLO
|
Codice tariffa pagoPA |
Descrizione |
Versamento |
|
N019 |
Marca da Bollo |
€ 16,00 |
DIRITTI SISTE
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Codice tariffa pagoPA |
Descrizione |
Versamento |
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N151 |
Rilascio licenze di navigazione |
€ 29,57 |
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N152 |
Aggiornamento licenze di navigazione |
€ 17,76 |
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N154 |
Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) |
€ 35,48 |
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N151 |
Rinnovo licenza |
€ 29,57 |
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N153 |
Trascrizione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto ATCN. |
€ 23,65 |
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N155 |
Copia di un documento |
€ 11,82 |
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N151 |
Rilascio di un duplicato |
€ 29,57 |
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N153 |
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione |
€ 23,65 |
|
N166 |
Corrispettivo UCON - attestazione per natanti da diporto italiani in navigazione in acque territoriali straniere |
€ 23.70 |
CORRISPETTIVI STED UFFICI MARITTIMI (CP)
|
Codice tariffa pagoPA |
Descrizione |
Versamento |
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N159 |
Corrispettivo STED Ufficio marittimo (CP) - singola operazione |
€ 9,50 |
Riferimenti normativi
Servizio online
Strumenti di tutela
avverso i provvedimenti amministrativi è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giurisdizionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorniAllegati
Modello Istanza: 01a_modello_istanza_sted.pdf(Pubblicato il 15/10/2026 - Aggiornato il 15/10/2026 - 134 kb - pdf)
