Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Firenze (FI) - PIANO PNRR – Ministero Giustizia DOG – FINANZIAMENTO MISTO: FONDI CAP. 7200 PG 19 e 20 – FONDI PNRR - PERIZIA 13904: Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’aula bunker di Firenze – Somme a disposizione del QE – Autorizzazione all’affidamento diretto per interventi esclusi dall’appalto consistenti nello smontaggio e rimontaggio degli apparecchi microfonici presso l’Aula di udienza principale dell’immobile
Allegati
Allegato: m_infa7f990aregistro_ufficiale_u_001007010062024.pdf(Pubblicato il 18/06/2024 - Aggiornato il 18/06/2024 - 297 kb - pdf)
