Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Decreto Dipartimentale n. 190 dell’8 settembre 2023 di approvazione dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili per l’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022
Note
Decreto Dipartimentale n. 190 dell’ 8 settembre 2023 di approvazione dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili per l’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, inoltrate dalle stazioni appaltanti nella II finestra temporale dal 1°luglio 2023 al 31 luglio 2023.
Allegati

(Pubblicato il 29/09/2023 - Aggiornato il 29/09/2023 - 2680 kb - pdf)