Atti di concessione
	Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
	
	1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
	a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
	b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
	c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
	d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
	e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
	f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
	Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
	
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
Fondo Unico Anas - "SS 106 jonica - lavori di costruzione 3° megalotto dall'innesto con la ss 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) - (CUP F92C05000080011)
Note
Permalink Delibera CIPE 28 settembre 2007 n. 103 -> http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/103-28-settembre-2007/
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
L. 208/2015 (istituzione Fondo Unico)
Art. 1 comma 977 della legge 296/2006 (decorrente dal 2009)
Delibera CIPE 28 settembre 2007 n. 103
Convenzione di Concessione tra il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l’ANAS S.p.A. n. 1009 del 19 dicembre 2002
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati
 Allegato: Convenzione_ANAS n. 1009 del 19 dicembre 2002.pdf(Pubblicato il 05/04/2019 - Aggiornato il 05/04/2019 - 38 kb - pdf)
 Allegato: Delibera CIPE 28 settembre 2007 n. 103.pdf(Pubblicato il 05/04/2019 - Aggiornato il 05/04/2019 - 181 kb - pdf)
      