Personale
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Nota:
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Nota:
Enrico Maria Pujia
Contatti
Referente per le strutture
- Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto
- Commissione Intergovernativa tra l'Italia e Francia per il miglioramento della circolazione nelle Alpi del Sud
Altri dati
Estremi atto di nomina o proclamazione
- Con d.P.R. del 24 gennaio 2025 al dott. Enrico Maria PUJIA, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato conferito, a decorrere dalla data del 24 gennaio 2025, fino alla nomina del titolare e comunque non oltre il periodo di sei mesi, fatta salva la possibilità di proroga, fermo restando il disposto dell'articolo 19, comma 8 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, l'incarico ad interim di Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
- Con d.P.R. del 18 gennaio 2024 al dott. Enrico Maria Pujia, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- Con DPR del 29 dicembre 2022, a far data dal 29 dicembre 2022, al dott. Enrico Maria PUJIA, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, nell’ambito del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- A decorrere dalla data del 29 dicembre 2022 al dott. Pujia è stato revocato l’incarico di Direttore generale della direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.
- DPCM del 14/08/2017
- DPCM del 02/09/2020
Compensi connessi alla carica
Retribuzioni dei dirigenti con incarico di prima fascia: funzioni di livello B
Allegati

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DPCM del 09/09/2014