Provvedimenti

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

PNRR – Linea M2C3 Investimento 1.2 – Edilizia Giudiziaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Giustizia – Palazzo di Giustizia di Teramo – Efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico - Via Cesare Beccaria – CUP D43B23000000001- CIG A01F3A3105”- PAG VII SAL

Tipologia: provvedimento dirigenziale
Provvedimento numero: 751
Struttura responsabile: OOPP Lazio, Abruzzo, Sardegna Ufficio 5 - Tecnico-Amministrativo e Opere Marittime per la Regione Abruzzo
Responsabile del provvedimento: Rapisarda Federico Vittorio 
Data del provvedimento: 11-06-2026

Scelta del contraente

Note

CON D.P. REG. DECRETI N. 751 DEL 11-06-2026 E' STATO DISPOSTO IL PAGAMENTO DEL VII SAL A VALERE SUI FONDI PNRR.

Pubblicato il 17-06-2026 aggiornato al 17-06-2026
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