Provvedimenti

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Approvazione perizia di variante e suppletiva del progetto relativo agli “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Francesco D’Assisi in Irsina (MT) - PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 – linea d’azione 1: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili. Accordo Quadro per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativi alla sicurezza sismica ed al restauro del patrimonio del FEC - AQ2-Puglia-Basilicata-7”-CIG A06C585C7A

Tipologia: provvedimento dirigenziale
Provvedimento numero: D.P. n. 382 del 24.042026
Struttura responsabile: OOPP Campania, Molise, Puglia, Basilicata Ufficio 8 - Tecnico e amministrativo per la regione Basilicata
Responsabile del provvedimento: Dell'Aera Lorenza
Data del provvedimento: 24-04-2026

Scelta del contraente

Pubblicato il 11-05-2026 aggiornato al 11-05-2026
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