Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
D.P. vers. contr. ANAC. Serv. ingegneria e architet. per proget. defin. lav. ristrut., riqualif. sismica ed effic. energ. edif. ex EAS, sito in via Impallomeni – Palermo, in uso al Min. Giustizia. – PNRR CIG 8805305F8A – CUP D79J21000450001
Scelta del contraente
Allegati
Allegato: dp16022026_n96_versam_anac_rtp_faraone_ex_eas_1.pdf(Pubblicato il 09/03/2026 - Aggiornato il 09/03/2026 - 603 kb - pdf)
