Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
PNRR – Linea M2C3 Investimento 1.2 – Edilizia Giudiziaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Giustizia - Edificio sede della Procura della Repubblica di Teramo – Efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico - Via Cesare Beccaria – CUP D43B23000010006 - Collaudo Tecnico Amministrativo e e attestazione prestazione energetica
Scelta del contraente
Note
Con d.P. reg. decreti n. 10 del 12/01/2026, debitamente registrato dalla RTS AQ, è stata approvata la lettera di incarico n. 3188 del 30-01-2025, reg. scritture private n. 498 del 01-12-2025.
