Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
CUP: D43B23000000001 -CIG: A01F3A3105 -PNRR – Linea M2C3 Investimento 1.2 – Edilizia Giudiziaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Giustizia – Palazzo di Giustizia di Teramo – Efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico - Via Cesare Beccaria- PAG IVA SAL per la mandante in precedenza non pagata
Scelta del contraente
Note
Con D.P. reg. decreti n. 1843 dell'11/11/2025 è stata emessa la disposizione di pagamento in favore della mandante in precedenza esclusa in relazione al IV SAL.
