Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Noleggio di un posto barca per l’anno 2025, per il natante di proprietà del Provveditorato Interreg.le OOPP - Marche - sede di Ancona
Scelta del contraente
Note
IL PROVVEDITORE Dott. Giovanni Salvia
DECRETA
Art.1- È approvata e resa esecutiva la lettera commerciale Rep. 826 del 09/10/2025 stipulata con la società Senigallia Servizi, con sede a Senigallia (AN) Piazza Roma, 8 (C.F. 01291120424), per l’importo complessivo pari a € 1.556,00 oltre IVA mediante affidamento diretto ex art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, per il noleggio di un posto barca per l’anno 2025, nella darsena turistica del porto di Senigallia (AN), per l’ormeggio del natante ARVOR 280, utilizzato per i rilievi marini dai tecnici del Provveditorato OOPP per la Toscana, le Marche e l’Umbria - sede di Ancona.
Allegati
Allegato: m_infa7f990aregistro_ufficiale_i_002059123102025.pdf(Pubblicato il 31/10/2025 - Aggiornato il 31/10/2025 - 257 kb - pdf)
