Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
estensione dell’affidamento diretto alla ditta ARTEDORICA s.r.l. con sede ad Ancona – Via Brecce Bianche n. 156 delle ulteriori lavorazioni volte a completare l’intervento presso i locali posti al quarto piano dell’edificio della Corte d’Appello di Ancona – Class. EG18AN – CUP: D34E21001300001 - Class. EG17AN – CUP: D34E21001290001
Scelta del contraente
Note
Con nota prot. 15037 del 01/08/2025 e successiva autorizzazione ministeriale prot. m_dg.DOG.06/08/2025.0161866.U questo ufficio ha richiesto l’utilizzo di economie di gara per un importo di € 28.486,40 oltre IVA al 22% (importo totale pari a € 34.753,41) destinati ad apportare modifiche funzionali agli spazi interni posti al piano quarto dell’edificio della Corte d’Appello di Ancona (sala ex server); Con decisione a contrarre prot. 18560 del 26/09/2025 si autorizzava l’affidamento diretto all’impresa ArteDorica s.r.l. per ulteriori lavorazioni per un importo di € 28.486,40 oltre IVA al 22% (importo totale pari a € 34.753,41); Successivamente la Corte d’Appello di Ancona ha trasmesso un ulteriore computo metrico estimativo riferito a lavorazioni integrative, necessarie al completamento degli interventi riferiti ai locali in questione, per un importo di € 14.634,11 oltre IVA al 22% (importo totale pari a € 17.853,61); L’impresa ArteDorica s.r.l., con sede ad Ancona ha manifestato disponibilità ad eseguire le ulteriori lavorazioni richieste;
Allegati
Allegato: m_infa7f990aregistro_ufficiale_i_001917203102025.pdf(Pubblicato il 08/10/2025 - Aggiornato il 08/10/2025 - 283 kb - pdf)
