Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Firenze (FI) - Convenzione per la realizzazione degli interventi proposti dal Ministero della Difesa compresi nel P.R.E.P.A.C. ex art. 2, comma 1, del D.I. del 5.12.2016. Perizia n.13925 – Lavori di efficientamento energetico dell’immobile del Ministero della Difesa Aeronautica Militare – Conferimento d’Incarico del COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO n.6/REP del 12.02.2025 - D.lgs. 36/2023 integrato e modificato dal D.lgs. 31.12.2024, n.209
Scelta del contraente
Allegati

(Pubblicato il 26/08/2025 - Aggiornato il 26/08/2025 - 453 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/08/2025 - Aggiornato il 26/08/2025 - 411 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/08/2025 - Aggiornato il 26/08/2025 - 298 kb - pdf)

(Pubblicato il 11/08/2025 - Aggiornato il 11/08/2025 - 478 kb - pdf)