Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
PNRR – Linea M2C3 Investimento 1.2 – Edilizia Giudiziaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Giustizia – Palazzo di Giustizia di Teramo – Efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico - Via Cesare Beccaria – CUP D43B23000000001- CIG A01F3A3105” - PAG II SAL
Scelta del contraente
Note
CON D.P. REG. DECRETI N. 1215 DEL 06.08.2025 SONO STATE EMESSE LE DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO IN RELAZIONE AL II SAL DEI LAVORI.