Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO INTEGRATO: Piano PNRR - Linea M2C3 Investimento 1.2 Comune di Pescara Complesso Edilizio sede del Tribunale di Pescara - realizzazione di un impianto FV 936,51 kWp. - CIG A026E21674- PAG ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI
Scelta del contraente
Note
CON D.P. REG. DECRETI N. 460 DEL 16.04.2025 E' STATO DISPOSTO IL PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI NELLA MISURA DEL 20 PER CENTO SPETTANTE OLTRE IVA.