Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
D.P. Approvaz. discipl. - Serv. Proget. Fattibilità Tecnico Economica - Proget. Esec. – Direz. lavori – Coord. la sicurezza in fase di proget. e di esec. - Villagrazia di Carini (PA) – lavori di Str. man. ristrut. e adeg. impianti di n. 3 alloggi di servizio, Arma dei CC di Villagrazia di Carini (PA). CUP D22F24000260001– CIG B2D6B4FA3D
Scelta del contraente
Note
D.P. Approvaz. discipl. - Serv. Proget. Fattibilità Tecnico Economica - Proget. Esec. – Direz. lavori – Coord. la sicurezza in fase di proget. e di esec. - Villagrazia di Carini (PA) – lavori di Str. man. ristrut. e adeg. impianti di n. 3 alloggi di servizio, Arma dei CC di Villagrazia di Carini (PA).
CUP D22F24000260001– CIG B2D6B4FA3D
Allegati
Allegato: decreto_2_m_infa1ec78creg_prpa_decreti_r_000098415112024_scherm.pdf(Pubblicato il 27/12/2024 - Aggiornato il 27/12/2024 - 532 kb - pdf)
Allegato: visto_m_infa1ec78cregistro_ufficiale_e_002941512122024.pdf(Pubblicato il 27/12/2024 - Aggiornato il 27/12/2024 - 56 kb - pdf)
Allegato: discip_incarico_tsengineering_scarl_villagrazia_carini0129_scherm.pdf(Pubblicato il 27/12/2024 - Aggiornato il 27/12/2024 - 1443 kb - pdf)
