Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Pagamento a favore della KRATOS S.P.A. (fat.2040/240001603 del 16/10/24) per Acquisto n. 3 cassette di pronto soccorso per le tre autovetture utilizzate dai tecnici della sede OO.PP. di Ancona
Scelta del contraente
Note
IL DIRIGENTE (Per delega di sottoscrizione Rif.14245 del 13.08.2024) Dott. Ing. Carla Macaione
DECRETA:
ART. 1 – Si autorizzano i seguenti pagamenti e versamenti: € 93,30= (Euro Novantatre/30) a favore della KRATOS S.P.A. – P.I. xxxxxxxxx – per acquisto di n. 3 cassette di pronto soccorso per le tre autovetture utilizzate dai tecnici della sede di Ancona per le trasferte - con accreditamento sul conto corrente bancario iban indicato in fattura elettronica o nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante emissione di O.P. ad impegno contemporaneo sul Cap. 1208 - PG 1 del Bilancio del MIT;
€ 20,53= (Euro Venti/53) quale versamento dell’IVA a favore del TESORO DELLO STATO, da effettuarsi sul Capo 08 - Capitolo 1203 - Art. 12, mediante emissione di O.P. ad impegno contemporaneo per ritenute sul Cap. 1208 - PG 1 del Bilancio del MIT
Allegati
Allegato: m_infa7f990aregistro_ufficiale_i_001859225102024.pdf(Pubblicato il 12/11/2024 - Aggiornato il 12/11/2024 - 202 kb - pdf)
