Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
MESSINA– Prefettura e Questura – Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico del complesso demaniale sito in Messina sede della Prefettura e della Questura–Approvazione disciplinare Rep.n. 8974 del 26.09.2023
Scelta del contraente
Allegati

(Pubblicato il 06/10/2023 - Aggiornato il 06/10/2023 - 2748 kb - pdf)

(Pubblicato il 06/10/2023 - Aggiornato il 06/10/2023 - 5723 kb - pdf)