Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
D.P. di Approvazione della lettera contratto n. 4 del 05/04/2017 - Lavori di sistemazione idrogeologica versante in frana in loc. Ivancich di Assisi-1° stralcio funzionale - Esecuzione delle prove in sito e di laboratorio preordinate alla conclusione delle operazioni di collaudo statico relativo al tunnel n.1
Scelta del contraente
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del DLgs n. 50 del 18/04/2016
Allegati
D.P. n° 11189 del 12 maggio 2017: Decreto 11189.pdf(Pubblicato il 18/07/2017 - Aggiornato il 18/07/2017 - 23 kb - pdf)
