Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada
Competenze
Con Decreto Ministeriale del 20 gennaio 2025 n. 12, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 12/02/2025 al n. 342 e dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 2025 al n. 537, è stata definita la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada.
L’Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada è stato istituito dall’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ed opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto.
Competenze:
- Predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall’Istituto nazionale di statistica relativi all’applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;
- verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e richiede dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
