Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per il trasporto pubblico locale Div 6 – Struttura nazionale di supporto per i piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS)
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 178
- punto di contatto nazionale per i PUMS in attuazione dell’articolo 41 del Regolamento UE 2024/1679;
- Programma nazionale di sostegno per i PUMS;
- linee guida nazionali per i PUMS;
- coordinamento della rete nazionale dei nodi urbani;
- supporto e assistenza tecnico-operativa alle autorità locali coinvolte nella adozione e implementazione dei PUMS;
- valutazione e monitoraggio dei PUMS
- coordinamento del Comitato di indirizzo PUMS- Tavolo tecnico;
- attività di raccolta e presentazione alla Commissione Europea dei dati sulla mobilità urbana dei PUMS di cui al Regolamento UE/2024/1679 con il supporto dell’Osservatorio TPL;
- partecipazione ai tavoli di lavoro istituiti a livello europeo nel settore di competenza;
- studi e ricerche in materia di pianificazione urbana e sui futuri sviluppi dei piani urbani di mobilità sostenibile;
- partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea del settore di competenza e conseguente attuazione.
