Articolazione degli uffici

Portale Amministrazione Trasparente MIT

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettere a, b, c, d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


 


Nota:

Articolazione degli uffici

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettere a, b, c, d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


 


Nota:

Ufficio investigativo in ambito ferroviario e marittimo Div 2 - Investigazioni ferroviarie

Competenze

Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, il dirigente della Divisione 1 - Ufficio di coordinamento rapporti internazionali e istituzionali è sovraordinato agli altri dirigenti e ne coordina le attività.  

Competenze stabilite dal D.M. 7/08/2026, n. 178

  • rapporti con i gestori delle reti e con le imprese ferroviarie; 
  • istituzione di commissioni di indagine per incidenti ferroviari; 
  • coordinamento delle indagini; 
  • rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari della UE per lo svolgimento di investigazioni condivise o per le Collaborazioni; 
  • aggiornamento delle procedure investigative; 
  • elaborazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo numero 162 del 2007; 
  • formazione e aggiornamento del personale dipendente investigativo; 
  • istituzione, gestione e aggiornamento dell'Elenco degli Esperti per lo svolgimento del ruolo di Investigatori incaricati; 
  • rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli esperti nominati dall'autorità giudiziaria e con gli organi di polizia giudiziaria; 
  • rapporti con le parti ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2007. 

Contatti

Casella di posta elettronica certificata: digifema@pec.mit.gov.it
Casella di posta elettronica ordinaria: digifema@mit.gov.it
Telefono: 06/4412.4402
Indirizzo: Via Giuseppe Caraci, 36, Roma, Città metropolitana di Roma Capitale, 00157, Lazio, Italia

Come raggiungerci

Apri indirizzo su Google Maps

Riferimenti normativi

Pubblicato il 23-06-2016 aggiornato al 24-09-2026
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