Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Ufficio investigativo in ambito ferroviario e marittimo Div 1 - Ufficio di coordinamento rapporti internazionali e istituzionali
Competenze
L'Ufficio di segreteria è reperibile ai seguenti numeri: 064412.6469-6461-7054
Competenze stabilite dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186:
a) l'Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, in materia di sicurezza delle ferrovie, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello non generale. L'Ufficio cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Sito web:
Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime
Competenze stabilite dal D.M. 30 maggio 2024, n. 151
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il dirigente della Divisione 1 - Ufficio di coordinamento rapporti internazionali e istituzionali è sovraordinato agli altri dirigenti e ne coordina le attività.
- rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA);
- rapporti con organizzazioni internazionali operanti nel settore ferroviario; rapporti con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);
- rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari esteri in tema di norme e regolamenti del settore;
- elaborazione, gestione e aggiornamento banca dati incidentalità ferroviaria;
- relazione annuale sull'attività della Direzione nel settore ferroviario;
- rapporti in regime di Convenzioni con soggetti esterni (Polfer, Marpol. Protezione civile, ecc.);
- rapporti con l'agenzia per la sicurezza marittima europea (EMSA);
- rapporti con altri organismi investigativi marittimi esteri in tema di norme e regolamenti del settore;
- rapporti con l'amministrazione marittima nazionale;
- rapporti con l'IMO e altre organizzazioni internazionali operanti nel settore marittimo;
- elaborazione, gestione e aggiornamento della banca dati europea (EMCIP) e della banca dati dell'organizzazione internazionale marittima (GDISS).
Strutture organizzative in quest'area
- Ufficio investigativo in ambito ferroviario e marittimo Div 2 - Investigazioni ferroviarie
- Ufficio investigativo in ambito ferroviario e marittimo Div 3 - Investigazioni marittime