Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, ratificato e reso esecutivo con legge 6 febbraio 2009, n. 7
Note
Attività connesse al trattato bilaterale Italo-Libico, si svolgerà il 12 aprile c.a. alle ore 15,00, una riunione ristretta della Commissione mista Italo-Libica, per cui, è necessario avere supporto di interpreti in lingua araba (Interpretariato Italiano/Arabo).
ARTICOLO 3: Dott.ssa Clara Kfoury - È autorizzato, a valere sul capitolo 7800 p.g. 1 il pagamento totale di euro 500,00, relativo alla ricevuta per prestazione occasionale indicata nelle premesse per servizio di interpretazione consecutiva italiano – arabo.
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Indagine di mercato per acquisire dei preventivi/offerte di soggetti idonei alla interpretazione e traduzione istantanea in lingua araba ed italiana svolta da parte della struttura della Segreteria Affari Internazionali del Gabinetto del Ministro.
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati
Allegato: decreto_prot_20651_del_07_11_2025_omissis.pdf(Pubblicato il 26/11/2025 - Aggiornato il 26/11/2025 - 1622 kb - pdf)
