Atti di concessione

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Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.


Nota:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.


Nota:

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - Ripartizione risorse in conto competenza Anno 2023 - Regione Veneto

Nominativo: Regione Veneto
Dati fiscali: 80007580279
Normativa alla base dell'attribuzione: Legge Numero 13 del 09/01/1989
Dirigente o funzionario responsabile: Barbara  Acreman
Importo atto di concessione:  € 462.625,00
Data atto di concessione: 12-05-2023

Note

Impegno di spesa D.D. n. 13636 del 12/05/2023 in favore della Regione Veneto
Art. 1 - per le finalità di cui alle premesse, è assunto l’impegno della somma di euro 462.625,00 in conto competenza Anno 2023 sul Cap. 7351 p.g. 2, di questo Ministero, a favore della Regione Veneto

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Decreto Interministeriale n. 214 del 12/07/2022 - Riparto del Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13
Le risorse destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, assegnate ai fondi di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e disponibili come indicato in premessa, sono ripartite tra le Regioni sulla base dei criteri indicati dall’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in conformità a quanto previsto dall’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Fabbisogno regionale complessivo Anno 2022-2023 importo € 53.093.321,76
L’allegato A costituisce parte integrante del decreto.

Allegato A : Elenco Regioni e riparto

Importi dei vantaggi economici corrisposti

ImportoDataAnno
€ 462.625,0006/06/20232023

Allegati

File con estensione pdf Allegato: dd_impegno_n_13636_del_12052023_regione_veneto.pdf
(Pubblicato il 09/04/2024 - Aggiornato il 09/04/2024 - 323 kb - pdf)
Pubblicato il 09-04-2024 aggiornato al 09-04-2024
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