Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
OOPP Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia Ufficio 3 – Tecnico per le dighe
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 30 maggio 2024, n. 151.
Ufficio 3 – Tecnico per le dighe, con sede in Venezia, svolge le funzioni indicate nell’art. 8, comma 7, del presente decreto relativamente ai bacini con foce al litorale adriatico a nord del Po.
L' Ufficio "Tecnico per le dighe" dipende funzionalmente dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. Nel rispettivo ambito territoriale di competenza svolge i seguenti compiti:
- istruttoria sui progetti di fattibilità tecnico economica, definitivi/esecutivi di costruzione di nuove dighe e di adeguamento o miglioramento di dighe esistenti;
- istruttoria e approvazione tecnica dei progetti definitivi/esecutivi di interventi di manutenzione straordinaria e riparazione locale di dighe esistenti e di interventi di adeguamento/miglioramento e di riparazione locale di opere complementari e accessorie;
- redazione dei fogli di condizione per la costruzione delle opere;
- istruttoria e approvazione tecnica degli studi di rivalutazione sismica delle opere complementari e accessorie escluse quelle di ritenuta ai sensi dell’art. 4, del D.L. 79/04, convertito con L. 139/04;
- vigilanza sui lavori di costruzione, sugli interventi di adeguamento e di miglioramento, nomina dell’assistente governativo e autorizzazione alla realizzazione delle opere;
- vigilanza durante l’esercizio sperimentale e ordinario degli sbarramenti attraverso visite ispettive e controllo delle asseverazioni e delle rilevazioni strumentali periodiche;
- autorizzazione e revoca agli invasi sperimentali; prescrizione di studi, di indagini, di provvedimenti di limitazioni dell’esercizio e di esecuzione di interventi per motivi di sicurezza;
- redazione e aggiornamento dei Fogli di condizione per l’esercizio e la manutenzione delle dighe e dei Documenti di protezione civile;
- provvedimenti di urgenza;
- segnalazione alle Prefetture della mancata ottemperanza alle normative di settore;
- parere alle regioni sui progetti di gestione degli invasi;
- verifiche istruttorie dei progetti e vigilanza durante l’esercizio delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all’utilizzazione, comprese le condotte forzate, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall’art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- attività di cooperazione con le strutture territoriali di protezione civile e supporto tecnico in occasione di scenari di allertamento o di emergenza che coinvolgano la sicurezza delle dighe;
- assistenza tecnica ad altre amministrazioni, sulla base di accordi e convenzioni, per opere idrauliche non soggette alla successiva approvazione da parte della Direzione generale.