Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali Div 1 - Affari amministrativi generali, coordinamento legislativo e contenzioso
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 30 maggio 2024, n. 151
- affari generali;
- gestione risorse umane e strumentali;
- gestione delle spese correnti e di quelle necessarie al funzionamento della Direzione generale;
- attività di controllo di gestione e supporto al Direttore generale nei rapporti con l’O.I.V. ai fini del controllo strategico;
- gestione del contenzioso e supporto giuridico-legislativo per gli aspetti di competenza della Direzione;
- interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari di competenza della Direzione generale, con il supporto delle Direzioni competenti;
- coordinamento delle attività contabili e di bilancio;
- predisposizione della Relazione annuale sulla attività della Direzione.