Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per la motorizzazione Div 4 - Controlli periodici parco circolante, impianti e attrezzature di servizio
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 178
- disciplina delle operazioni tecniche di revisione sui veicoli: recepimento della normativa comunitaria; autorizzazione di organismi di ispezione e verifica delle attrezzature;
- disciplina della omologazione degli etilometri e delle attrezzature per la revisione dei veicoli;
verifica della conformità del processo produttivo; - gestione capitoli di spesa per l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature tecniche e degli impianti per i servizi di motorizzazione; assegnazione fondi alle Direzioni generali territoriali;
- gestione tecnica dei contratti per la manutenzione delle stazioni di prova ATP dei Centri Prova Autoveicoli;
- reportistica sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, sia nazionali che esteri, circolanti in Italia.
