Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per la motorizzazione Div 1 - Affari generali e acquisizione beni e servizi per la Direzione generale
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 178
- affari generali;
- gestione finanziaria dei capitoli di bilancio di competenza e assegnazione risorse alle Direzioni generali territoriali;
- gestione amministrativa e contabile dei contratti attivi e passivi della Direzione generale e dell’eventuale contenzioso;
- gestione amministrativa dei contratti per la manutenzione delle stazioni di prova ATP dei Centri Prova Autoveicoli;
- approvvigionamento e distribuzione di targhe di immatricolazione dei veicoli, moduli e stampati per i servizi di motorizzazione; gestione del magazzino centrale stampati;
- supporto nello svolgimento dei procedimenti e nella adozione dei provvedimenti previsti dalle sottosezioni “Performance” e “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle divisioni;
- supporto al Direttore generale per l’esercizio delle attività di competenza in materia di formazione specialistica;
- rimborsi per prove ATP non effettuate e gestione del relativo capitolo di spesa; istruttoria di rimborsi afferenti all’acquisto di targhe;
- rapporti con gli organi di controllo.
