Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG del personale Div 4 - Reclutamento, contenzioso e Ufficio Disciplina
Competenze
Fatturazione elettronica: Codice univoco ufficio IPA 722LIB
Altri contatti oltre a quelli della segreteria della divisione:
• Ufficio del contenzioso del lavoro: PEC lavoro.contenzioso@pec.mit.gov.it
• Ufficio disciplina: PEC disciplinapers-div4@pec.mit.gov.it - email uffdisciplina.dgp@mit.gov.it
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 178
- Organizzazione e gestione delle procedure di selezione e reclutamento del personale, ivi incluse le procedure per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001. Predisposizione degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici e liquidazione dei relativi compensi. Procedure di progressioni verticali e orizzontali. Riammissioni in servizio. Atti costitutivi del rapporto di lavoro, in collaborazione con le competenti Divisioni 2 e 3 per gli aspetti giuridico-economici;
- Attivazione delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale e predisposizione dei connessi provvedimenti di comando e/o aspettativa; predisposizione atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale della Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio. Ruolo dirigenza;
- Gestione contenzioso del lavoro, cura dei rapporti con l’Avvocatura dello Stato in materia di contenzioso del lavoro, organi giudiziari e uffici interni ed esterni interessati ai fini della difesa in giudizio dell’Amministrazione;
- Rapporti con la Corte dei conti per responsabilità da danno erariale arrecato dai dipendenti all’Amministrazione centrale; recupero dei relativi crediti erariali e supporto agli Uffici periferici per danno arrecato ai medesimi e nell’esecuzione dei titoli giudiziali di spettanza;
- Predisposizione atti di nomina di Commissioni ispettive in caso di segnalazioni su responsabilità amministrativo-contabile e trasmissione degli esiti alle strutture competenti;
- Nell'ambito della Divisione è incardinato l'Ufficio per i procedimenti disciplinari del Ministero, regolamentato con decreto del Capo del Personale, avente natura monocratica e/o collegiale, con il compito di avviare, istruire e concludere i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mm. ii.
