Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Sezione 3
Competenze
Competenze stabilite dal Decreto Direttoriale 15 giugno 2023 n. 250
Sito Web del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
SEZIONE 3: Infrastrutture e trasporti stradali, ferroviari, metropolitani, aerei, telecomunicazioni, informatica ed energia
- Infrastrutture stradali, ferroviarie, metropolitane ed aeroportuali;
- Reti di trasporto stradali, ferroviarie e metropolitane;
- Piani regolatori aeroportuali;
- Infrastrutture logistiche per i trasporti stradali, ferroviari, metropolitani ed aerei;
- Sistemi tecnologici per il monitoraggio, il controllo e la sicurezza stradale, ferroviaria, metropolitana e della navigazione aerea;
- Sistemi informatici;
- Sistemi di comunicazione e telecomunicazione;
- Componenti e realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell'informatica;
- Componenti e realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell'energia;
- Progetti di infrastrutture strategiche pubbliche o private di preminente interesse nazionale nel settore di competenza;
- Legislazione delle opere pubbliche e normativa tecnica generale e del settore di competenza;
- Pareri su atti a rilevanza esterna del Servizio tecnico centrale, su richiesta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- Fino al 31 dicembre 2026 può svolgere attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, di cui al secondo periodo dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.