Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Deliberazione 4 marzo 2026, n. 37/2026/G della Corte dei Conti di approvazione del rapporto PNC RAFFORZAMENTO DELLE LINEE REGIONALI GESTITE DA REGIONI E MUNICIPALITÀ
Deliberazione della Corte dei Conti, SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, di approvazione del rapporto PNC RAFFORZAMENTO DELLE LINEE REGIONALI GESTITE DA REGIONI E MUNICIPALITÀ con attuazione alla data 31/12/2025, successivo al primo Rapporto (Deliberazione della Sezione n. 46/2025/G)
Allegati
Allegato: del_372026g_pizziconi_pnc.pdf(Pubblicato il 24/09/2026 - Aggiornato il 24/09/2026 - 942 kb - pdf)
