Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Provv. OOPP Toscana, Marche ed Umbria B 11305 PG - FASC. N. 366 - Nuovo complesso penitenziario sito in Perugia località Capanne - Lavori di realizzazione di nuovo padiglione
Allegati
Provveditoriale: prfiregistro_provvedimenti20250000229.pdf(Pubblicato il 14/09/2026 - Aggiornato il 14/09/2026 - 594 kb - pdf)
Rilievo: prfiregistro_ufficiale20250026107.pdf(Pubblicato il 14/09/2026 - Aggiornato il 14/09/2026 - 240 kb - pdf)
Risposta: prfiregistro_ufficiale20260000246.pdf(Pubblicato il 14/09/2026 - Aggiornato il 14/09/2026 - 379 kb - pdf)
