Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Firenze (FI) - Rilievo su Contratto rep. 7494 sottoscritto con la società ECORES S.r.l. - Lavori per la realizzazione del nuovo laboratorio CREA
Data: 26-02-2025
Allegati
Riscontro: riscontro_rilievo.pdf(Pubblicato il 11/03/2026 - Aggiornato il 11/03/2026 - 292 kb - pdf)
Pubblicato il 11-03-2026 aggiornato al 27-05-2026
