Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
delibera 61 del 2024 su PNSS
Data: 30-12-2025
Oggetto rilievo: Attivit
Recepimento Rilievo: recepito
Allegati
Allegato: delibera_n_61_2024_ccc_piano_nazionale_sicurezza_stradale.pdf(Pubblicato il 30/12/2025 - Aggiornato il 30/12/2025 - 678 kb - pdf)
Pubblicato il 30-12-2025 aggiornato al 30-12-2025
