Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Deliberazione_n._41_-_2025_-PREV-OOPP_PUGLIA-
Data: 07-04-2025
Descrizione
DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 41/2025
Allegati

(Pubblicato il 07/04/2025 - Aggiornato il 07/04/2025 - 297 kb - pdf)
Pubblicato il 07-04-2025 aggiornato al 07-04-2025