Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
OSSERVAZIONE N. 1025
Data: 21-12-2024
Descrizione
RILIEVO N. 34 DEL 20/12/2025 OP 13 CAPITLO 7100
Allegati

(Pubblicato il 30/12/2024 - Aggiornato il 30/12/2024 - 54 kb - pdf)
Pubblicato il 30-12-2024 aggiornato al 30-12-2024