Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Rilievo della Corte dei Conti - Veneto a seguito dell'invio al controllo preventivo del decreto n. 1027 del 24.10.2024 di approvazione del 58° Atto Attuativo e Quarto Atto d’Avviamento Rep. n. 8976 del 9.10.2024 alla Convenzione Generale n. 7191/1
Data: 20-11-2024
Descrizione
vedi allegato ed oggetto
Allegati

(Pubblicato il 27/11/2024 - Aggiornato il 27/11/2024 - 235 kb - pdf)
Pubblicato il 27-11-2024 aggiornato al 27-11-2024