Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36
articolo 37 Commi 1,2,3 e 4

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
    a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
    b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
     
  2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
     
  3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
     
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
     
  5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
    Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


Nota:

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36
articolo 37 Commi 1,2,3 e 4

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
    a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
    b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
     
  2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
     
  3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
     
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
     
  5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
    Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


Nota:

Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 188 del 1° settembre 2026 emanato ai sensi dell'art. 15, comma 5-ter del D.Lgs. 112/2015 e s.m.i.

Data: 01-09-2026

Decreto n. 188 del 1° settembre 2026 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto, per i profili finanziari, con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 15, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 112 del 2015 e s.m.i. così come emendato dal decreto-legge n. 19 del 2026, convertito con modificazioni dalle legge n. 50 del 2026, che ha disposto, con l’art. 22, comma 1, lettera b), la modifica del commi 1 e 5 e l’introduzione al citato art. 15 dei commi 4-bis, 5-bis, 5-ter e 5-quater. 

Allegati

File con estensione pdf Allegato: allegato_al_di_mit_mef_decreto_obiettivi_cdp_rfi.pdf
(Pubblicato il 09/10/2026 - Aggiornato il 09/10/2026 - 115 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: 260831_decreto_firmato_ministro_di_mit_mef_signed_signed.pdf
(Pubblicato il 09/10/2026 - Aggiornato il 09/10/2026 - 740 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: registrazionefascicolo_228965.pdf
(Pubblicato il 09/10/2026 - Aggiornato il 09/10/2026 - 642 kb - pdf)
Pubblicato il 09-10-2026 aggiornato al 09-10-2026
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