Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36
articolo 37 Commi 1,2,3 e 4

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
    a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
    b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
     
  2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
     
  3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
     
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
     
  5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
    Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


Nota:

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36
articolo 37 Commi 1,2,3 e 4

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
    a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
    b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
     
  2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
     
  3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
     
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
     
  5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
    Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


Nota:

Decreto Direttoriale n. 15467 del 26/05/2026 - Decreto di approvazione Accordo prot. n. 13754 dell’8 maggio 2026 - Capitolo di bilancio 7344/p.g. 02.

Data: 26-05-2026
  • Decreto Direttoriale n. 15467 del 26 maggio 2026 di approvazione dell’Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e ai sensi dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura relativo alla sede della FAO, legge 9 gennaio 1951, n.11 e successive modificazioni per la realizzazione di interventi per il potenziamento dell’accessibilità della sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) di Roma, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e per le politiche, la FAO e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna. Capitolo di bilancio 7344/pg 02.
  • D. M. n. 48 del 13 marzo 2026 di ripartizione, fra i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, delle risorse disponibili per il triennio 2026/2028 sui capitoli 7341 - P. G. 1 e 3 e 7344 - P. G. 2 e di adozione di misure di semplificazione procedurale. Link: https://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_581_837_1.html

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(Pubblicato il 10/06/2026 - Aggiornato il 10/06/2026 - 330 kb - pdf)
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Pubblicato il 10-06-2026 aggiornato al 10-06-2026
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