Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36
articolo 37 Commi 1,2,3 e 4

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
    a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
    b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
     
  2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
     
  3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
     
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
     
  5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
    Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


Nota:

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36
articolo 37 Commi 1,2,3 e 4

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
    a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
    b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
     
  2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
     
  3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
     
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
     
  5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
    Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


Nota:

PORTO DI ANCONA – Edificio ex Sanità m.ma – Restauro conservativo del basamento e adeguamento impiantistico sede Di staccamento VV.F. e Guardia Costiera - somma da conservarsi nell’esercizio finanziario 2026 riferibile al Cap. 7261 – P.G. 1

Data: 12-01-2026

CONSIDERATO CHE:

- i lavori previsti nel programma triennale sono in corso di progettazione o da appaltare a breve;

- si è dovuto ricorrere alla conservazione fondi poiché l’assegnazione delle risorse, soprattutto di cassa, è stata tardiva ed incompatibile con la durata dell’appalto, intesa dalla sua predisposizione al collaudo;

- le risorse per la gestione dei cantieri (spese di laboratorio, rilievi, accertamenti ed indagini, spese progettazione esterna ecc.) non possono che essere accertate in corso d’opera e pertanto nel cor rente anno di spesa;

IL PROVVEDITORE Dott. Giovanni Salvia

DETERMINA La somma da conservarsi nell’esercizio finanziario 2026 riferibile al Cap. 7261 – P.G. 1 come de nominato nelle premesse è pertanto pari a € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00).

Allegati

File con estensione pdf Allegato: m_infa7f990aregistro_ufficiale_i_000029912012026.pdf
(Pubblicato il 28/01/2026 - Aggiornato il 28/01/2026 - 330 kb - pdf)
Pubblicato il 28-01-2026 aggiornato al 28-01-2026
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