Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
- Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
- Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Nota:
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
- Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
- Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Nota:
PORTO DI ANCONA – Edificio ex Sanità m.ma – Restauro conservativo del basamento e adeguamento impiantistico sede Di staccamento VV.F. e Guardia Costiera - somma da conservarsi nell’esercizio finanziario 2026 riferibile al Cap. 7261 – P.G. 1
CONSIDERATO CHE:
- i lavori previsti nel programma triennale sono in corso di progettazione o da appaltare a breve;
- si è dovuto ricorrere alla conservazione fondi poiché l’assegnazione delle risorse, soprattutto di cassa, è stata tardiva ed incompatibile con la durata dell’appalto, intesa dalla sua predisposizione al collaudo;
- le risorse per la gestione dei cantieri (spese di laboratorio, rilievi, accertamenti ed indagini, spese progettazione esterna ecc.) non possono che essere accertate in corso d’opera e pertanto nel cor rente anno di spesa;
IL PROVVEDITORE Dott. Giovanni Salvia
DETERMINA La somma da conservarsi nell’esercizio finanziario 2026 riferibile al Cap. 7261 – P.G. 1 come de nominato nelle premesse è pertanto pari a € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00).
Allegati
Allegato: m_infa7f990aregistro_ufficiale_i_000029912012026.pdf(Pubblicato il 28/01/2026 - Aggiornato il 28/01/2026 - 330 kb - pdf)
