Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

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Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36
articolo 37 Commi 1,2,3 e 4

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
    a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
    b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
     
  2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
     
  3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
     
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
     
  5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
    Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


Nota:

Decreto Interministeriale numero 30 del 08 febbraio 2024 _ Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all’art.80, comma 21, della Legge n° 289/2002.

Data: 08-02-2024

 

 

Allegati

File con estensione pdf Allegato: reg_decretir000003008022024.pdf
(Pubblicato il 14/03/2024 - Aggiornato il 14/03/2024 - 1958 kb - pdf)
Pubblicato il 14-03-2024 aggiornato al 14-03-2024
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