Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36
articolo 37 Commi 1,2,3 e 4

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
    a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
    b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
     
  2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
     
  3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
     
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
     
  5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
    Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


Nota:

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36
articolo 37 Commi 1,2,3 e 4

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
    a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
    b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
     
  2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
     
  3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).
     
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
     
  5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
    Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


Nota:

Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Data: 30-09-2021

Decreto Interministeriale n. 360 del 20 settembre 2021 di riparto del Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla Legge 9 gennaio 1989 n.13.

Decreto n. 609 del 31 dicembre 2019,  con il quale le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Importo : € 65.260.294,88

In allegato : Elenco Regioni

Allegati

File con estensione pdf Allegato: DI_360.20-09-2021.pdf
(Pubblicato il 12/11/2021 - Aggiornato il 12/11/2021 - 563 kb - pdf)
Pubblicato il 12-11-2021 aggiornato al 12-11-2021
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